TUTELA DEI DATI SCOLASTICI, LA NOTA MIUR 9168 DEL 09/06/2020
Quali Responsabili per la protezione dei dati personali (DPO) di diversi Istituti scolastici marchigiani, di vario ordine e grado, gli avvocati dello studio avevano sollevato, insieme ad altre istituzioni scolastiche, alcune perplessità connesse a potenziali violazioni della tutela dei dati scolastici, con particolare riferimento alla nota operativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (“MIUR”) n. 8464, del 28 maggio 2020, avente ad oggetto dei chiarimenti alle Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 di maggio 2020.
La questione sollevata concerneva la pubblicazione sull’albo online degli esiti degli scrutini degli alunni di ogni classe e grado. Tale diffusione, infatti, avrebbe rischiato di indicizzare la storia scolastica di ogni alunno sui motori di ricerca, esponendo gli stessi a una facile consultazione online da parte di chiunque, malintenzionati compresi. Oltretutto, nonostante le suddette informazioni sarebbero state poi cancellate dagli albi degli istituti scolastici dopo il termine previsto, il web, a causa dei sistemi “replicatori” di documenti di cui è caratterizzato, avrebbe comunque potuto vanificare il cosiddetto delisting dai motori di ricerca.
Ciò, ovviamente, sarebbe stato molto pericoloso, in quanto si sarebbe resa pubblica e, quindi, alla mercé di chiunque, la storia scolastica di ogni alunno, ivi compresi i più piccoli, con la inevitabile associazione al singolo istituto e alla zona d’Italia. Senza considerare anche il grave impatto che questa diffusione avrebbe avuto su tutti quei casi connessi a ragazzi sottoposti a regimi speciali o ad altre situazioni tutelate dall’ordinamento.
Va premesso che il Garante per la protezione dei dati, in merito alla questione della pubblicità degli esiti scolastici, aveva recentemente confermato l’indirizzo per cui “Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR” (https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy).
In merito al suindicato “regime di conoscibilità”, la nota ministeriale n. 8464 del 28 maggio 2020, sul passaggio relativo al chiarimento alla Ordinanza ministeriale n. 11/2020, avente a oggetto la valutazione finale degli alunni, indicava che i voti anche inferiori a sei decimi andavano riportati nei prospetti generali da pubblicare all’albo on line dell’istituzione scolastica.
“Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica”.
La questione, non banale, era l’interpretazione della dicitura “prospetti generali”, considerato che solitamente tale termine veniva associato concettualmente ai tabelloni affissi alle mura dell’Istituto, aventi, quindi, anche i riferimenti nominativi. Dalla nota operativa n. 8464/2020 del MIUR, pertanto, appariva confermata l’idea di procedere a rendere tutto pubblico sull’albo online, anche i dati identificativi degli alunni.
In ragione di ciò, e per il ruolo di responsabilità che si ricopre verso gli Istituti scolastici, veniva richiesto direttamente al Direttore Generale del MIUR, autore della nota di chiarimento suindicata, indicazioni su come procedere per bilanciare la protezione dei dati personali e la pubblicazione degli esiti degli alunni, suggerendo di procedere a pubblicare i dati estesi solamente in aree riservate, come le sezioni apposite del registro elettronico.
Nello specifico, evidenziavamo come l’esposizione che si sarebbe avuta con la pubblicazione di tutti i dati nominativi di tutti gli alunni della nazione, comprensivi del riferimento dell’Istituto frequentato, della città e dell’esito dell’andamento scolastico, appariva quantomai eccessiva e non necessaria rispetto alla finalità di trasparenza e pubblicità.
In data 9 giugno 2020, lo stesso Direttore emanava una ulteriore nota, la n. 9168 del 2020, riguardante la pubblicazione degli esiti degli scrutini degli alunni avente come oggetto: “Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, dove, in merito alla questione sollevata, confermava quanto evidenziato.
Nello specifico, infatti, sull’argomento “Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado”, si legge: “Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico…”.
Tale precisazione, da parte del Direttore Generale del MIUR, ha sicuramente evitato enormi criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, ha permesso di fare chiarezza su un aspetto controverso e, non da ultimo, ha manifestato ancora una volta la necessità di porre la dovuta attenzione al rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati in tutte le attività che possono coinvolgere dati personali.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-11-del-16-maggio-2020-ulteriori-precisazioni-e-chiarimenti
Avv. Massimiliano Galeazzi
Avv. Michele Centoscudi